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Polizia municipale e circolazione stradale - ITALIA OGGI
Il ministero dei trasporti boccia una prassi molto in uso. Ed è inutile segnalare le postazioni
Ko l'autovelox dentro l'auto-civetta
Annullabili le multe irrogate grazie a veicoli senza insegne

L'organo di polizia che utilizza un veicolo senza insegne per occultare l'autovelox rischia l'annullamento delle multe accertate anche se la postazione è stata debitamente segnalata. In ogni caso per effettuare i controlli elettronici della velocità con presidio di agenti non è necessaria l'autorizzazione prefettizia che è invece richiesta in caso di accertamento automatico senza operatori. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti, rispettivamente con i pareri nn. 75730 e 75753 del 25 settembre 2008. Un comune ha richiesto chiarimenti sulla legittimità dell'espletamento del servizio autovelox con impiego di un veicolo senza insegne di polizia debitamente segnalato agli utenti con i cartelli richiesti dalla legge. Questa pratica non appare conforme alle previsioni normative. Specifica infatti il ministero, con il primo parere, che tale attività di accertamento potrà essere ritenuta illegittima in sede di ricorso per la limitata percezione visiva della postazione di controllo che limiterebbe la piena visibilità richiesta dalla legge 160/2007 di conversione del decreto legge Bianchi. Sempre in merito all'utilizzo dei sistemi elettronici per il controllo della velocità dei veicoli, un altro parere è stato richiesto circa l'autorizzazione prefettizia che legittima l'impiego degli autovelox su alcune strade senza contestazione.

I controllori elettronici della velocità possono essere utilizzati in modo automatico esclusivamente sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita. In pratica la legge 168/2002 ammette l'uso degli autovelox, senza obbligo di fermo del veicolo e di contestazione, solo su certe strade. In particolare, nelle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento occorre una specifica autorizzazione del prefetto. Ma questa licenza richiede una attenta valutazione delle caratteristiche stradali e del traffico. Letteralmente, ai sensi dell'articolo 4 del dl 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il prefetto conserva la competenza all'individuazione dei tratti di strada sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere ad accertamenti senza obbligo di contestazione immediata. Ma questa autorizzazione non è necessaria per i normali controlli con fermo dei veicoli, svolti direttamente dalla polizia stradale, su qualsiasi tipo di strada.

Stefano Manzelli

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